Art. 17.
(Uso di termini designanti la produzione biologica).

      1. Il termine «biologico», nonché i rispettivi derivati, abbreviazioni e sinonimi,

 

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possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, in qualsiasi lingua comunitaria, nell'etichettatura e nella pubblicità di prodotti ottenuti e controllati o importati ai sensi della presente legge.
      2. Il termine «biologico», nonché i rispettivi derivati, abbreviazioni e sinonimi, non possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento e in nessuna lingua comunitaria, nell'etichettatura e nella pubblicità di prodotti che non sono stati ottenuti e controllati o importati ai sensi della presente legge, salvo se tali termini non sono direttamente riconducibili alla produzione agricola.
      3. Il termine «biologico», nonché i rispettivi derivati, abbreviazioni e sinonimi, non possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, per designare prodotti recanti in etichetta l'indicazione che contengono OGM, sono costituiti da OGM o sono derivati da OGM.
      4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad adottare le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.
      5. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di specifiche disposizioni stabilite in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE, può aggiornare e introdurre ulteriori termini atti a designare la produzione biologica, oltre quelli di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo.